Art. 211Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura (art. 183, d.P.R. n. 554/1999)

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I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita', tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticita' e l'integrita' delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art211 · fonte su Normattiva