Art. 211 — Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura (art. 183, d.P.R. n. 554/1999)
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I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita', tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. E' consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticita' e l'integrita' delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile.
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