Art. 217
Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, d.P.R. n. 554/1999)
[1]Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
- a)la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'articolo 137, nonche' il provvedimento di approvazione del progetto;
- b)eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c)copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
- d)verbale di consegna dei lavori;
- e)disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
- f)eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
- g)certificato di ultimazione lavori;
- h)originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
- i)verbali di prova sui materiali, nonche' le relative certificazioni di qualita';
- l)conto finale dei lavori;
- m)
[2]16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva