Art. 244Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, d.P.R. n. 554/1999)

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Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:

  • a)relazione generale;
  • b)relazioni specialistiche;
  • c)elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
  • d)calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  • e)piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  • f)piano di sicurezza e di coordinamento;
  • g)computo metrico estimativo e quadro economico;
  • h)cronoprogramma;
  • i)elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
  • l)capitolato speciale di appalto. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e' redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art244 · fonte su Normattiva