Art. 316 — Estensione della verifica di conformita'
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La verifica di conformita' di un intervento e' conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformita' trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformita'. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformita', il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita' del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali e' effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformita' ritenga necessari.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva