Art. 324 — Provvedimenti successivi alla verifica di conformita'
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Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformita', si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva