Art. 347

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Gli accordi di attuazione stipulati con i paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei paesi esteri che abbiano i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti paesi. Gli accordi di attuazione possono altresi' prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei paesi beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi Internazionali di cui l'Italia e' membro. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali l'amministrazione italiana opera come stazione appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art347 · fonte su Normattiva