Art. 349
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[1]Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita' previste nella parte II, titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle commissioni di collaudo puo' essere nominato come membro un tecnico designato dal paese beneficiario. Per i lavori, il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nel paese beneficiario. La verifica di conformita' di servizi e di forniture e' espletata secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di collaudo puo' essere nominato un membro designato dal paese beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa.
[2]16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018 · versione 17 su Normattiva