Art. 350
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[1]Per lavori disciplinati dal presente titolo, l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le modalita' di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dell'anno precedente la data di richiesta di verifica di una delle due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tale limite l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere. L'incremento o il decremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo e' imputabile all'esecutore. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti e' rimessa al responsabile del procedimento. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si applica l'articolo 115 del codice.
[2]16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
16Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018 · versione 17 su Normattiva