Art. 359 — Entrata in vigore
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Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva