Art. 45Finalita' della verifica

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Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica e' finalizzata ad accertare la conformita' della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilita', nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli gia' approvati. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52, accerta in particolare:

  • a)la completezza della progettazione;
  • b)la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
  • c)l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;
  • d)i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
  • e)la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
  • f)la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
  • g)la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
  • h)l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
  • i)la manutenibilita' delle opere, ove richiesto.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art45 · fonte su Normattiva