Art. 208 — Definizione e finalita' del servizio di ormeggio
1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio. 2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.
Testo vigente dal 20 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva