Art. 103 — Accertamento dell'idoneita' fisica
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L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'articolo 102 e' effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
- 1)da un medico provinciale, che eserciti le funzioni di medico di porto, presidente;
- 2)da un medico designato dalla cassa nazionale per la previdenza marinara;
- 3)da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario non e' ammesso ricorso pur quanto attiene al merito del giudizio formulato dalla commissione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 15 febbraio 1977 · versione 0 su Normattiva