Art. 103Accertamento dell'idoneita' fisica

((L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 e' effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:

  • 1)dal dirigente dell'ufficio di sanita' marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
  • 2)da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
  • 3)da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, e' ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalita' ivi previste)).

Testo vigente dal 15 febbraio 1977, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art103 · fonte su Normattiva