Art. 104Bando di concorso

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Il concorso e' bandito dal capo del compartimento nella culi circoscrizione ha sede la corporazione dei piloti nella quale si intendono coprire i posti vacanti. La commissione esaminatrice, che e' nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, e' composta: dal Capo del compartimento, presidente; dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quiale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione; da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso. Le spese per il funzionamento della commissione e per quanto altro concerne l'esame sono a carico della corporazione alla quale si riferisce il concorso.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art104 · fonte su Normattiva