Art. 101 c.nav. — Istituzione del servizio di rimorchio marittimo
[1]Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo' essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
[2]L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
[3]Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva