Art. 101 c.nav.Istituzione del servizio di rimorchio marittimo

[1]Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo' essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

[2]L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

[3]Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art101 · fonte su Normattiva