Art. 109 — Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione
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I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata localita', all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, purche' siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 102.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 26 dicembre 1987 · versione 0 su Normattiva