Art. 112 — Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio
Le navi di comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120. La sostituzione del motore e' a carico dei soli piloti effettivi.
Testo vigente dal 29 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva