Art. 112Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio

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Le navi in comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione, di riparazione ordinaria e di gestione, si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio, prima cime si proceda alla ripartizione prevista dall'articolo 120.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art112 · fonte su Normattiva