Art. 112 — Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio
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Le navi in comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione, di riparazione ordinaria e di gestione, si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio, prima cime si proceda alla ripartizione prevista dall'articolo 120.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva