Art. 113 — Nomina del capo pilota e dei sottocapi
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In ogni corporazione il capo del compartimento nomina, tenuto conto dei maggiori titoli, della competenza tecnica e della capacita' direttiva, il capo ed eventualmente, secondo il bisogno, uno o piu' sottocapi della corporazione tra i piloti effettivi che abbiano rispettivamente almeno cinque e due anni di anzianita'. Il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare, per esigenze del servizio, la deroga al requisito della anzianita'.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva