Art. 125 — Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio
I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio. Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, e' dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva