Art. 128 — Obblighi del pilota a bordo
Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, con forme ad apposito modello approvato dal comandante del porlo, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva