Art. 92 c.nav. — Attribuzioni e obblighi del pilota
[1]Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
[2]Nelle localita' dove il pilotaggio e' obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
[3]Nelle localita' dove il pilotaggio non e' obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva