Art. 134 — Aumento del compenso
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Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, per le prestazioni eseguite:
- a)nel periodo di tempo compreso fra le ore 17 ed il tramonto del sole oppure tra il sorgere del sole e le ore 8;
- b)nel periodo di tempo compreso fra il tramonto e il sorgere del sole;
- c)nei giorni festivi durante l'orario normale o nei periodi di tempo di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d)a bordo di navi adibite ai trasporto di combustibili liquidi oppure di materiali esplosivi o comunque pericolosi.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva