Art. 137
Compenso dei marittimi autorizzati
Il compenso per i marittimi autorizzati e' stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito e' redatto dal pilota.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva