Art. 139Canone

Il concessionario e' tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione. Il canone puo' essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art139 · fonte su Normattiva