Art. 152Requisiti per l'iscrizione nei registri

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Per ottenere l'iscrizione ne registri, di cui all'articolo 150, sono necessari i seguenti requisiti:

  • 1)eta' non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque anni, salve le particolari agevolazioni previste dalle leggi speciali;
  • 2)cittadinanza italiana;
  • 3)sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo dei compartimento;
  • 4)non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • 5)buona condotta morale e civile 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
  • 1)da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
  • 2)da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
  • 3)da un medico designato dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art152 · fonte su Normattiva