Art. 159Doveri dei lavoratori portuali

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I lavoratori portuali devono:

  • 1)presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;
  • 2)portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari e degli agenti dell'autorita' marittima mercantile e della forza pubblica, il libretto di ricognizione 3) non farsi sostituire da altri nel lavoro;
  • 4)notificare senza indugio le malattie, le variazioni di residenza, le chiamate alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilita';
  • 5)non assentarsi dal lavoro ne' sospenderlo senza autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art159 · fonte su Normattiva