Art. 159 — Doveri dei lavoratori portuali
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I lavoratori portuali devono:
- 1)presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;
- 2)portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari e degli agenti dell'autorita' marittima mercantile e della forza pubblica, il libretto di ricognizione 3) non farsi sostituire da altri nel lavoro;
- 4)notificare senza indugio le malattie, le variazioni di residenza, le chiamate alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilita';
- 5)non assentarsi dal lavoro ne' sospenderlo senza autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva