Art. 19Contenuto dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

  • 1)l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
  • 2)lo scopo e la durata della concessione;
  • 3)la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
  • 4)le modalita'. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
  • 5)il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
  • 6)la cauzione;
  • 7)le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
  • 8)il domicilio del concessionario. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art19 · fonte su Normattiva