Art. 203 — Tariffe di lavoro
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Le tariffe, di cui all'articolo 112 del codice, e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, e sono approvate con decreto del direttore marittimo, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva