Art. 210Beni destinati allo svolgimento dei servizi

1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina. 2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori. 3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio e' riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, e' tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.

Testo vigente dal 20 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art210 · fonte su Normattiva