Art. 209 — Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio
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Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo.
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