Art. 226 — Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MAGGIO 2026, N. 70
Testo vigente dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
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Spiegazione
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Collegamenti
Art. 223 — Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualilica con la quale il marittimo e' arruolato; il tipo…
Art. 122-bis — Modalita' delle annotazioni
… menzione della propria qualifica. Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresi' a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio…
Art. 236
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Art. 436 — Registro tenuto dagli uffici consolari
In ogni ufficio consolare e' tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali. In esso sono annotati: 1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate …
Art. 374
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Art. 428 — Annotazione dei movimenti di sbarco
Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorita' marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art226 · fonte su Normattiva