Art. 226 — Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco
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I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 10 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva