Art. 234 — Domicilio degli iscritti
Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 244 — Requisiti per l'iscrizione
Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, e' necessario: 1) saper nuotare e vogare; 2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario…
Art. 119 — Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani , di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati di eta' non inferiore ai sedici…
Art. 529 — Gente di mare di prima e di seconda categoria
Sulle attuali matricole della gente di mare e' annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento. Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole…
Art. 243 — Annotazioni sulle matricole
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalita' e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli…
Art. 238 — Requisiti per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, e' necessario: 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneita'…
Art. 219 — Matricole
Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice e' iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art234 · fonte su Normattiva