Art. 529 — Gente di mare di prima e di seconda categoria
Sulle attuali matricole della gente di mare e' annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento. Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole di stinte. Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva