Art. 241 — Presentazione dei documenti
I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva