Art. 528 — Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi
Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della. gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva