Art. 247 — Annotazioni sulle matricole
Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva