Art. 253Padrone marittimo per il traffico

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Padrone marittimo per il traffico Per conseguire il titolo di padrone marittimo per il traffico occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
  • 3)possedere la licenza di uno degli istituti professionali per le attivita' marinare o di una delle scuole professionali di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la marina mercantile, ovvero la licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente determinato dalle autorita' predette;
  • 4)avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno nel Mediterraneo;
  • 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo per il traffico puo':
  • 1)imbarcare come ufficiale su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a, duemila tonnellate nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino al capo Guardafui ad oriente ed al capo Palmas ad occidente, lungo le coste atlantiche europee, compreso le isole Britanniche, nel mar del Nord e nel mar Baltico;
  • 2)assumere il comando:
  • a)delle navi di cui al precedente numero 1), escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purche' abbia effettuato almeno quattro anni di imbarco in qualita' di ufficiale;
  • b)delle navi di stazza lorda non superiori a mille tonnellate, comprese quelle addette al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo. Gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempreche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unita' navale. Ai padroni marittimi di cui all'art. 59 dell'abrogato Codice per la marina mercantile e' conferito, su domanda, il titolo di "padrone marittimo per il traffico" con le facolta' di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art253 · fonte su Normattiva