Art. 256Marinaio autorizzato al piccolo traffico

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[1](Marinaio autorizzato al traffico)

[2]Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al traffico occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i 21 anni di eta';
  • 3)avere conseguito la licenza di scuola media;
  • 4)avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
  • 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato al traffico puo':
  • 1)imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, che effettuino viaggi nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Hulva, Casablanca, Kosseir, nonche' nel mar Nero;
  • 2)assumere il comando:
  • a)delle navi di cui al precedente n. 1), purche' abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in qualita' di ufficiale;
  • b)delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate, nel Mediterraneo;
  • c)delle navi adibite al trasporto di passeggeri di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35° parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano. I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.

Testo vigente dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art256 · fonte su Normattiva