Art. 256Marinaio autorizzato al piccolo traffico

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Marinaio autorizzato al piccolo traffico Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
  • 3)avere conseguito la licenza elementare;
  • 4)aver effettuato quattro anni di navigazione servizio di coperta;
  • 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato al piccolo traffico puo' assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate, addette al trasporto di merci o al rimorchio, e non superiore alle cinquanta tonnellate, addette al trasporto di passeggeri, lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo il ventesimo meridiano. I secondi capi ed i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.

Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art256 · fonte su Normattiva