Art. 256
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Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto, nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- 4)avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato al piccolo traffico puo' assumere il comando:
- a)di navi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo e il ventesimo meridiano;
- b)di rimorchiatori con apparato motore di potenza non superiore ai centocinquanta cavalli indicati, nelle acque territoriali dello Stato. I secondi capi ed i sergenti nocchieri di carriera o volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963 · versione 0 su Normattiva