Art. 256
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[1](Marinaio autorizzato al traffico)
[2]Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al traffico occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i 21 anni di eta';
- 3)avere conseguito la licenza di scuola media;
- 4)avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato al traffico puo':
- 1)imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, che effettuino viaggi nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Hulva, Casablanca, Kosseir, nonche' nel mar Nero;
- 2)assumere il comando:
- a)delle navi di cui al precedente n. 1), purche' abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in qualita' di ufficiale;
- b)delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate, nel Mediterraneo;
- c)delle navi adibite al trasporto di passeggeri di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35° parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano. I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.
Testo vigente dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011 · versione 12 su Normattiva