Art. 257Marinaio autorizzato alla pesca

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Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima, categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
  • 3)avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
  • 4)avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui due su navi addette alla pesca mediterranea;
  • 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea puo' assumere il comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo, nelle zone a nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra il settimo e il ventesimo meridiano, di navi a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, anche se munite di motore ausiliario di potenza non superiore ai centoventi cavalli asse, e di navi a propulsione meccanica con apparato motore di potenza fino a centoventi cavalli asse o centotrenta cavalli indicati. I secondi capi ed i sergenti nocchieri di carriera o volontari, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 8 giugno 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art257 · fonte su Normattiva