Art. 257 — Marinaio autorizzato alla pesca
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Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)avere conseguito la licenza elementare;
- 4)avere effettuato tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca mediterranea;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea puo':
- 1)assumere il comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo, nella zona compresa tra il sesto ed il ventesimo meridiano, di navi di stazza lorda non superiore a centocinquanta tonnellate;
- 2)imbarcate come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, per l'esercizio della pesca entro i limiti previsti dal numero 2) del primo capoverso dell'art. 254, purche' abbia effettuato almeno quattro anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea. I secondi capi ed i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco.
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva