Art. 257Marinaio autorizzato alla pesca

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Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
  • 3)avere conseguito la licenza elementare;
  • 4)avere effettuato tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi addette alla pesca mediterranea;
  • 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca mediterranea puo':
  • 1)assumere il comando per l'esercizio della pesca nel Mediterraneo, nella zona compresa tra il sesto ed il ventesimo meridiano, di navi di stazza lorda non superiore a centocinquanta tonnellate;
  • 2)imbarcate come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, per l'esercizio della pesca entro i limiti previsti dal numero 2) del primo capoverso dell'art. 254, purche' abbia effettuato almeno quattro anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea. I secondi capi ed i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario, entro cinque anni dalla cessazione del servizio, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, purche' abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco.

Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art257 · fonte su Normattiva