Art. 26Revoca e decadenza della concessione

La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa. Nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d), del codice, la decadenza e' pronunciata sentita l'intendenza di finanza.

Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art26 · fonte su Normattiva