Art. 267

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[1](( (Aspirante capitano di macchina)

[2]Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)avere compiuto i 21 anni di eta';
  • 2)possedere il titolo di allievo capitano di macchina;
  • 3)avere lavorato per 6 mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina, oppure avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina;
  • 4)avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. L'aspirante capitano di macchina puo' imbarcare:
  • a)come primo ufficiale di macchina, su navi da carico dotate di apparato motore a combustione interna di potenza non superiore a 4000 cavalli asse o a vapore di potenza non superiore a 5000 cavalli indicati;
  • b)come secondo ufficiale di macchina su navi da carico, qualunque sia la potenza dell'apparato motore, e su navi da passeggeri nel Mediterraneo;
  • c)come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore. L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione, di cui almeno 1 come ufficiale, puo' assumere la direzione di macchina:
  • a)di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati;
  • b)di navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 4000 cavalli asse o ai 5000 cavalli indicati;
  • c)di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate;
  • d)di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa. Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi - rutolo servizi di macchina - e i capi meccanici e motoristi navali di prima, seconda e terza classe entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3) del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651

4

Il D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli appartenenti alla gente di mare, muniti del titolo di allievo capitano di macchina, di cui all'art. 268 del suddetto regolamento, possono essere ammessi a sostenere l'esame per e aspirante capitano di macchina", previsto dall'art. 267 del regolamento stesso, qualora si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano compiuto il 20° anno di eta'; b) abbiano lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine ed abbiano effettuato una navigazione di almeno diciotto mesi in servizio di macchina su navi mercantili o militari, oppure abbiano effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina."

Testo vigente dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art267 · fonte su Normattiva