Art. 267
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[1]((Aspirante capitano di macchina
[2]Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
- 1)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 2)possedere il titolo di allievo capitano di macchina;
- 3)avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina; oppure avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di macchina;
- 4)avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. L'aspirante capitano di macchina puo' imbarcare:
- a)come terzo ufficiale di macchina su navi da passeggeri nel Mediterraneo e come secondo ufficiale di macchina su navi da carico per qualsiasi destinazione, qualunque sia, la potenza dell'apparato motore delle navi stesse;
- b)come primo ufficiale di macchina su navi da carico nel Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore;
- c)come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore. L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione, di cui almeno sei mesi su piroscafi, sei mesi su motonavi ed un anno come ufficiale, puo' assumere la direzione di macchina:
- a)di navi da passeggeri in navigazione mediterranea, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai quattrocento cavalli asse o ai quattrocentocinquanta cavalli indicati;
- b)di navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotate di apparato motore di potenza non superiore ai milleottocento cavalli asse o ai duemila cavalli indicati;
- c)di navi addette alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate;
- d)di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa. Gli ufficiali del Genio navale iscritti nei ruoli della Marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi - ruolo servizi di macchina, e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione del servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della Marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651
4Il D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli appartenenti alla gente di mare, muniti del titolo di allievo capitano di macchina, di cui all'art. 268 del suddetto regolamento, possono essere ammessi a sostenere l'esame per e aspirante capitano di macchina", previsto dall'art. 267 del regolamento stesso, qualora si trovino nelle seguenti condizioni: a) abbiano compiuto il 20° anno di eta'; b) abbiano lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine ed abbiano effettuato una navigazione di almeno diciotto mesi in servizio di macchina su navi mercantili o militari, oppure abbiano effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina."
Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva