Art. 272 — Fuochista autorizzato
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Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:
- 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
- 3)avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
- 4)avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuocilista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore;
- 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il fuochista autorizzato puo' dirigere macchine di forza non superiore a centocinquanta cavalli indicati su rimorchiatori e su navi addette al traffico e alla pesca lungo le coste dello Stato. I meccanici e fuochisti provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli, rilasciato dalla marina militare, per uso civile, possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 7 maggio 1958 · versione 0 su Normattiva