Art. 272Fuochista autorizzato

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Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
  • 3)avere compiuto gli studi del corso superiore elementare;
  • 4)avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuocilista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore;
  • 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. Il fuochista autorizzato puo' dirigere macchine di forza non superiore a centocinquanta cavalli indicati su rimorchiatori e su navi addette al traffico e alla pesca lungo le coste dello Stato. I meccanici e fuochisti provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli, rilasciato dalla marina militare, per uso civile, possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo.

Testo vigente dal 21 aprile 1952 al 7 maggio 1958 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art272 · fonte su Normattiva