Art. 272Fuochista autorizzato

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[1]Fuochista autorizzato

[2]Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
  • 2)avere compiuto i ventuno anni di eta';
  • 3)avere conseguito la licenza elementare;
  • 4)avere effettuato due anni di navigazione come fuochista, e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista ed avere seguito con esito favorevole un corso teorico pratico della durata, di un anno presso uno degli istituti elencati nell'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1953, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione su piroscafi, di uguale durata, in qualita' di capo fuochista o di operaio meccanico;
  • 5)avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il fuochista autorizzato puo':
  • 1)imbarcare:
  • a)su piroscafi da carico o addetti al rimorchio di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai novecento cavalli indicati e come secondo ufficiale se l'apparato motore sia di potenza compresa fra i novecento e i duemila cavalli indicati;
  • b)su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle duemila tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;
  • 2)assumere la direzione di macchina:
  • a)su piroscafi da carico o addetti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai trecentocinquanta cavalli indicati;
  • b)su piroscafi da carico o addetti al rimorchio di stazza, lorda non superiore alle duemila tonnellate, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai novecento cavalli indicati, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi;
  • c)su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate;
  • d)su piroscafi addetti alla pesca di stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia su piroscafi. I meccanici e i fuochisti provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli, rilasciato dalla marina militare, per uso civile, possono, entro cinque anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo. Il titolo di fuochista autorizzato, con la facolta' di cui al presente articolo, e' conferito, su domanda, ai marittimi in possesso dell'abilitazione alla direzione di macchina a vapore di potenza non superiore a centocinquanta cavalli indicati, conseguito a norma dell'articolo 69, ultimo comma, dell'abrogato Codice per la marina mercantile.

Testo vigente dal 8 giugno 1963 al 13 agosto 1971 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art272 · fonte su Normattiva